L’amministratore di fatto è colui che svolge compiti e azioni di amministrazione e gestione della società anche se non è stato ufficialmente eletto da un’assemblea, a differenza dell’amministratore di diritto.
Quindi, senza essere stato investito da una deliberazione assembleare, questa figura assume decisioni e compie atti di gestione, in nome e per conto della società.
Solitamente, l’amministratore di fatto coincide con l’amministratore di diritto. Tuttavia, esistono dei casi in cui non sono la stessa persona, e quindi (nella realtà) la società è gestita da colui che non è stato ufficialmente eletto da assemblea.
In questo articolo analizziamo la figura dell’amministratore di fatto, quali sono i requisiti per la sua individuazione ed i suoi profili di responsabilità penale.
Indice dei contenuti
Amministratore di fatto: chi è?
Come abbiamo anticipato, l’amministratore di fatto si occupa di amministrare la società e svolgere azioni di gestione anche se non è mai stato investito in modo formale della carica collegata a queste mansioni.
Generalmente, si possono verificare due situazioni:
Coincidenza tra amministratore di fatto e amministratore di diritto: situazione più comune. In questo caso, una persona ricopre effettivamente il ruolo di amministratore, sia in termini formali che sostanziali. Quindi, il soggetto che è stato formalmente nominato amministratore dall’assemblea esercita anche tutte le funzioni amministrative e gestionali che sono tipiche di questo ruolo;
Non coincidenza tra amministratore di fatto e amministratore di diritto: riconosciuto dalla legge. Si ha quando le due figure non coincidono. In questo caso, nella società avremo sia un amministratore di diritto, formalmente nominato dall’assemblea come rappresentante legale dell’azienda, che un amministratore di fatto, a cui è affidata la reale gestione dell’impresa nel quotidiano.
Caratteristiche dell’amministratore di fatto
La giurisprudenza ha individuato alcuni degli elementi caratterizzanti di questa figura:
non è stato nominato in via ufficiale da un’assemblea;
esercita funzioni e azioni che normalmente, per statuto, sono affidate all’amministratore di diritto;
ha autonomia decisionale;
le attività di gestione hanno un carattere continuativo e sistematico, non esaurendosi quindi nel compimento di alcuni atti di natura occasionale e/o eccezionale;
non sta lavorando come collaboratore o dipendente subordinato della società.
Perché è importante individuare l’amministratore di fatto?
L’amministratore di fatto può assumere una posizione di responsabilità anche senza essere stato ufficialmente nominato. La legge considera l’amministratore di fatto chi, pur non avendo una nomina formale, agisce in modo continuativo e autonomo come un dirigente aziendale, prendendo decisioni strategiche e operative che influenzano la società.
In pratica, se una persona partecipa attivamente alla gestione della società e prende decisioni che condizionano l’andamento aziendale, può essere trattata come un amministratore di diritto dal punto di vista delle responsabilità.
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Come si individua l'amministratore di fatto?
Come dimostrare l'amministratore di fatto?
L’amministratore di fatto viene individuato quando sono presenti (in contemporanea) tutti questi elementi:
mancanza di un’efficace investitura assembleare;
attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.
Provare posizione di amministratore di fatto vuol dire accertare la presenza di una serie elementi che sottolineano il suo inserimento nell’organico della società con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività (parliamo ad esempio di rapporti con clienti, fornitori, dipendenti) o in qualunque settore gestionale della società (non importa se contrattuale, amministrativo, produttivo, aziendale o disciplinare).
Profili di responsabilità penale: cosa rischia l'amministratore di fatto?
Anche se l’amministratore di fatto ha autonomia decisionale interna ed esterna, senza essere quindi subordinato all’amministratore di diritto, non significa che può liberamente recare danni alla società. Inoltre, sull’amministratore di diritto cade l’obbligo di vigilare sull’operato dell’amministratore di fatto (naturalmente quando le due figure non coincidono).
Vista la peculiarità della situazione, in alcuni casi potrebbe essere difficile definire i confini delle due figure. In questo senso, è intervenuta la Corte di Cassazione, al fine di chiarire alcune importante questioni.
Innanzitutto, la responsabilità dell’amministratore di fatto non esclude quella dell’amministratore di diritto. Quest’ultimo risponderà quindi dei danni cagionati a terzi, soci o al patrimonio sociale non soltanto per fatti da lui commessi, ma anche per quelli omessi. Per legge, l’amministratore di diritto ha l’obbligo di controllare la gestione della società, compreso l’operato dell’amministratore di fatto.
Facciamo un esempio.
L’amministratore di fatto compie un illecito. Ecco che ne dovrà rispondere davanti a tutti i soci, proprio come se a compiere l’illecito fosse stato l’amministratore di diritto. In caso di illeciti, l’amministratore di fatto è tenuto a risarcire la società, i soci o soggetti terzi, anche in caso di reati fiscali.
Ricordiamo che l’art. 2392 c.c. afferma che:
«Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.»
La norma si applica anche nei confronti di un soggetto che non è stato nominato dall’assemblea (e per cui non sussiste alcun contratto), ma che svolge funzioni amministrative e gestionali.
Corte di Cassazione: l’amministratore di diritto deve essere a conoscenza dell’illecito
Infine, nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. II, Sent. 23 gennaio 2024, la Corte ha stabilito che un amministratore di diritto non è automaticamente responsabile per i reati commessi in una società da altri soggetti. Per attribuirgli responsabilità penale, è necessario dimostrare il suo coinvolgimento materiale e morale nel reato.
La sentenza ribadisce che la semplice carica non è sufficiente: è indispensabile che l’amministratore fosse a conoscenza dell'illecito e che abbia contribuito causalmente alla sua realizzazione.
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