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Immagine del redattoreAvv. Giulio Cristofori

Gratuito Patrocinio: caratteristiche e limiti di reddito

Il Patrocinio a spese dello Stato (anche conosciuto come Gratuito Patrocinio) è un istituto previsto dal D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) secondo cui un cittadino, a determinate condizioni, può essere assistito da un Avvocato senza dover pagare il suo onorario. Tali spese sono esentate con la prenotazione a debito o pagate dallo Stato. 


Sono l’Avv. Giulio Cristofori e da oltre 10 anni sono specializzato in materia di diritto penale, procedura penale ed esecuzione penale, ambiti in cui ho maturato un'esperienza pluriennale attraverso attività forense, stragiudiziale e di consulenza.


​In questo articolo andiamo a vedere più da vicino cos’è il gratuito patrocinio, quali sono le sue caratteristiche ed i requisiti necessari per accedervi.



Indice dei contenuti


avvocati che preparano la causa di gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio e Costituzione

Il gratuito patrocinio rappresenta una diretta attuazione dell'art. 24 della Costituzione: garantire l'accesso al diritto di difesa a persone che non sono in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per incapacità reddituale.


Nel dettaglio, ecco cosa dice l’articolo di riferimento: 


«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.»


Tale diritto è previsto anche nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) che all’art. 6 c. 3 lett. C, dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia».


Il gratuito patrocinio garantisce quindi, a coloro che non hanno mezzi adeguati o che versano in condizioni economiche precarie, il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato.


Il Patrocinio a spese dello Stato è previsto per i processi penali, civili, amministrativi e tributari. Inoltre, il cittadino può chiederne l’ammissione in ogni stato e grado del processo, sia per difendersi che per agire



Gratuito patrocinio vs Difesa d’ufficio: differenze

Uno degli errori più comuni è quello di confondere la difesa d’ufficio con il gratuito patrocinio. Si tratta di due istituti differenti che rispondono a esigenze diverse. 


A differenza di quello che succede nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, nella difesa d’ufficio l’Avvocato viene nominato dal giudice o dal pubblico ministero per il cittadino che non è assistito da un Avvocato di fiducia. Il suo compenso deve essere pagato direttamente dall’assistito



Come si fa ad avere il patrocinio gratuito?

Di seguito vediamo che può accedere al gratuito patrocinio:


  • cittadini italiani (anche titolari di P.IVA o liberi professionisti);

  • cittadini stranieri o apolidi, con regolare permesso di soggiorno

  • associazioni o enti senza scopo di lucro.


Ai sensi dell’art. 76, comma 4-bis del DPR 115/2002, non possono accedere al gratuito patrocinio coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per:


  • reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.), anche straniere;

  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);

  • reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.;

  • produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).



Gratuito patrocinio: i limiti di reddito per accedervi 

Un altro importante requisito riguarda la situazione economica in cui versa il richiedente. In particolare, deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore a 12.838,01€ (in base al decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 giugno 2023). L’importo viene regolarmente aggiornato ogni due anni.


È fondamentale che il richiedente alleghi un’autocertificazione sull’entità del proprio reddito. Se straniero, per i redditi prodotti all’estero è necessario allegare una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.


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Quanto deve essere l’Isee per avere il gratuito patrocinio? E quali redditi rilevano? 

Così come stabilito dalla Cass. Pen. 23223/2016 e Cass. Ord. 24378/201, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio deve considerarsi ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica.


La prima considerazione da fare è che ai fini della determinazione del reddito non rileva il reddito ISEE, ma si considerano tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR. In definitiva, bisogna considerare il reddito imponibile, calcolato come: 


reddito complessivo - deduzione per abitazione - oneri deducibili = reddito imponibile 


Di seguito un elenco di alcuni dei redditi che devono essere computati nel reddito del richiedente:


  • tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione;

  • assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge;

  • assegno a favore dei figli;

  • interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento. 


Facciamo un esempio.

Sono una donna separata che riceve gli alimenti per il mantenimento del figlio. Anche se questi non sono naturalmente tassati, rientrano comunque nel reddito complessivo, perciò considerati per l'ammissibilità al gratuito patrocinio. 



Casi di gratuito patrocinio senza limiti di reddito

Esistono circostanze in cui lo Stato estende il beneficio a prescindere dal reddito: 


  • persona offesa dai seguenti reati: violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, prostituzione minorile, pornografia minorile, riduzione in schiavitù, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, acquisto e alienazione di schiavi, tratta di persone, corruzione e adescamento di minorenni; 

  • figli economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato; 

  • il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale.



Quali documenti servono per il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio deve essere richiesto all'Autorità competente (Ordine degli Avvocati o Giudice competente, a seconda della materia).


La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, presentata in carta semplice e comprensiva di: 


  • codice fiscale e generalità anagrafiche del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

  • richiesta di ammissione al patrocinio;

  • autocertificazione (attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda);

  • impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito che si pongono come rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.



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