Fake News, Diffamazione e uso del Condizionale: novità dalla Cassazione [Aggiornato 2025]
- Avv. Giulio Cristofori
- 15 mag
- Tempo di lettura: 5 min
Fake News: la Corte di Cassazione chiarisce che l’uso del condizionale non basta a evitare responsabilità per la diffusione di notizie false e lesive della reputazione.
Con la sentenza n. 14196/2025, la Corte di Cassazione torna sul tema delle fake news, chiarendo un punto chiave: non è sufficiente usare il condizionale per evitare una condanna per diffamazione. Un principio che rafforza la tutela della reputazione e responsabilizza chi comunica.
Io sono l’Avv. Giulio Cristofori, specializzato in Diritto Penale d’Impresa. In questo articolo vedremo perché l’uso del condizionale non basta a escludere la diffamazione in caso di Fake News, quali sono i limiti del diritto di cronaca secondo la Corte di Cassazione e quali implicazioni pratiche derivano per chi scrive online, fa informazione o crea contenuti.
Indice dei contenuti
Cosa vuol dire fake news?
Il termine fake news fa riferimento alle notizie false che circolano su internet, spesso in modo massivo e senza alcun controllo.
Nel dettaglio, Melissa Zimdars, docente di comunicazione al Merrimack College e promotrice del progetto di valutazione delle fonti di informazioni online OpenSources, ha affermato che la locuzione Fake News deve essere usata per definire le fonti che “inventano del tutto le informazioni, disseminano contenuti ingannevoli, distorcono in maniera esagerata le notizie vere”.
Ad oggi, uno degli aspetti più rilevanti (e preoccupanti) è che le fake news sono diventate uno strumento economico di grande importanza. Basti pensare ai facili profitti per chi crea le false notizie e le diffonde online. Tuttavia, la loro importanza non si limita soltanto all’aspetto economico, ma comprende anche la capacità di influenzare le opinioni delle persone che ogni giorno navigano online e fanno ricerche di vario tipo.
Dato che non è facile controllare l’attendibilità delle fonti giornalistiche online, è fondamentale sapere quali sono gli strumenti predisposti dal legislatore in difesa delle fake news che procurano allarmi sociali o dal carattere diffamatorio.

Fake News: il quadro normativo in Italia
Come abbiamo detto, le fake news possono comportare una diffusione non controllata di contenuti a carattere diffamatorio. In questi casi trova applicazione la disciplina prevista in materia di diffamazione a mezzo stampa, ex art. 595, III comma, c.p.
La diffusione di fake news può, infatti, costituire una forma di pubblicità rilevante ai fini della configurazione della diffamazione aggravata, così come previsto dal comma 3 dell’art. 595 c.p.
Tuttavia, dobbiamo anche considerare che una notizia di questo tipo può avere una portata ancora più grande (e negativa) se portata alla conoscenza della collettività. In questi casi, le condotte di chi crea e diffonde tali notizie possono integrare la fattispecie di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico (art. 656 c.p.), che punisce “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico”.
In questo panorama, la sentenza n. 14196/2025 della Corte di Cassazione chiarisce che non è sufficiente usare il condizionale per evitare una condanna per diffamazione.
Vediamo la sentenza nel dettaglio.
Sentenza n. 14196/2025 della Cassazione su Fake News: i fatti
La vicenda nasce da un articolo pubblicato su un blog, in cui si ipotizzava che un appuntato della Guardia di Finanza fosse “in combutta coi Narcos”, nell’ambito di un’inchiesta reale sul narcotraffico.
Il contenuto era formalmente ipotetico, espresso con verbi al condizionale, ma associato a circostanze effettivamente accadute.
Condannato in primo e secondo grado, l’autore ha fatto ricorso alla Cassazione, sostenendo:
di essersi limitato a “ipotizzare”;
che la pena era sproporzionata rispetto alla gravità della condotta.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo la responsabilità sia penale che civile dell’imputato per diffamazione aggravata.
Sentenza n. 14196/2025 della Cassazione su Fake News: il principio
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza in esame riguarda l'uso del tempo verbale condizionale, spesso considerato, anche dagli operatori dell’informazione, una “zona grigia” che consente di insinuare fatti gravi senza assumersi la piena responsabilità.
Ecco che la Corte di Cassazione smentisce chiaramente questa convinzione, affermando che il condizionale non ha alcun effetto scriminante automatico, soprattutto quando il contenuto dell’informazione è:
falso o privo di verifica seria e attendibile;
intenzionalmente accostato a fatti veri o comunque accertati, così da rafforzarne indirettamente la credibilità;
espresso con modalità suggestive, insinuanti o ambigue, in grado di condizionare emotivamente e cognitivamente il lettore.
La Corte sottolinea che la narrazione, la quale formalmente si presenta come ipotetica, può avere una portata lesiva anche maggiore rispetto a una affermazione esplicita, proprio perché la forma condizionale può suscitare l’impressione di attendibilità. In sostanza, il condizionale non neutralizza, ma può amplificare la forza insinuante del messaggio.
L’effetto lesivo di una notizia falsa non dipende quindi dalla forma verbale utilizzata, ma dal contenuto complessivo della comunicazione, dal suo tono e dalla sua intenzionalità comunicativa.
Diritto di cronaca: quali sono i confini?
L’art. 21 della Costituzione garantisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Ecco il testo completo, utile per comprendere i confini entro cui si muove il diritto di cronaca:
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.»
Il diritto di cronaca si può quindi invocare soltanto nel caso in cui ricorrano queste 3 condizioni (cumulative):
verità oggettiva (o putativa) della notizia;
interesse pubblico concreto alla divulgazione;
continenza espressiva, cioè esposizione corretta e non offensiva.
Se anche uno solo di questi tre requisiti manca, l’art. 51 c.p. non può essere invocato come causa di giustificazione, e quindi il fatto è penalmente rilevante.
Le Fake News e un orientamento giurisprudenziale sempre più rigido
La sentenza che abbiamo analizzato non fa altro che confermare un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso verso le fake news. In sostanza, la responsabilità non si elude neanche con formule ambigue (come ad esempio usando il condizionale).
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