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Dichiarazione criptovalute: quando è obbligatoria, come farla e cosa cambia con i nuovi controlli del Fisco

La dichiarazione delle criptovalute continua a generare molti dubbi tra investitori e contribuenti. Chi possiede Bitcoin o altre cripto-attività si chiede spesso se sia obbligatorio dichiararle, quali operazioni debbano essere indicate nella dichiarazione dei redditi e cosa possa accadere in caso di errori o omissioni.


A rendere il quadro ancora più complesso contribuiscono le continue novità normative e i nuovi strumenti di controllo introdotti negli ultimi anni, che hanno modificato il modo in cui l'Amministrazione finanziaria può acquisire informazioni sulle operazioni effettuate con le cripto-attività.


Conoscere le regole applicabili è essenziale per evitare interpretazioni errate e gestire correttamente la propria posizione fiscale. Io sono l’Avv. Penalista Giulio Cristofori, specializzato in ambito crypto. In questa guida vediamo quando sorge l'obbligo dichiarativo, come dichiarare le criptovalute, quali sono gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente e quali situazioni richiedono particolare attenzione.



Indice dei contenuti



Quando è obbligatorio dichiarare le criptovalute

Molti investitori ritengono che l’obbligo scatti solo nel momento in cui si realizzano dei guadagni, ma la normativa distingue tra gli obblighi di monitoraggio fiscale e quelli legati alla tassazione. Si tratta di due aspetti diversi, che rispondono a finalità differenti e che meritano di essere analizzati separatamente.


In linea generale, chi detiene cripto-attività può essere tenuto a dichiararle anche in assenza di una vendita o di una plusvalenza imponibile. L'obbligo dichiarativo, infatti, non coincide automaticamente con quello di versare imposte: è possibile dover indicare le proprie cripto-attività nella dichiarazione dei redditi pur non avendo alcuna imposta da pagare.


Per questo motivo è importante valutare la propria situazione concreta. Ad esempio, possono incidere diversi elementi, tra cui:


  • la semplice detenzione di cripto-attività;

  • la tipologia di operazioni effettuate nel corso dell'anno;

  • l'eventuale realizzo di plusvalenze o altri proventi fiscalmente rilevanti;

  • le modalità con cui le criptovalute sono detenute o trasferite.


Negli ultimi anni il tema ha assunto un rilievo ancora maggiore anche sotto il profilo dei controlli. Il legislatore europeo e quello nazionale hanno infatti introdotto un sistema di comunicazione delle informazioni che coinvolge i prestatori di servizi per le cripto-attività. In attuazione della direttiva DAC8, il decreto legislativo n. 194/2025 e il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 disciplinano le modalità con cui tali operatori trasmetteranno i dati all'Amministrazione finanziaria, rafforzando gli strumenti di cooperazione e di verifica.


⚠️ Prima di capire come dichiarare le criptovalute, è quindi necessario distinguere un concetto fondamentale: dichiarare un'attività non significa necessariamente dover pagare delle imposte. Questa distinzione è essenziale per evitare errori interpretativi e sarà approfondita nella sezione successiva.



Dichiarazione criptovalute e tassazione: due obblighi da non confondere

Quando si parla di dichiarazione delle criptovalute, uno degli errori più comuni consiste nel ritenere che dichiarare un'attività significhi automaticamente dover pagare delle imposte. In realtà, la normativa distingue chiaramente tra monitoraggio fiscale e tassazione dei redditi, due obblighi che rispondono a finalità differenti.


  • Monitoraggio fiscale → ha lo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria di conoscere l'esistenza di determinate attività detenute dal contribuente; 

  • Tassazione → riguarda esclusivamente i casi in cui si realizza un reddito imponibile secondo le regole previste dalla normativa vigente.


In concreto, ciò significa che un contribuente può essere tenuto a dichiarare le proprie cripto-attività pur non dovendo versare alcuna imposta. Allo stesso modo, chi realizza una plusvalenza imponibile dovrà valutare anche gli obblighi fiscali connessi al reddito prodotto.


Per comprendere meglio questa distinzione, può essere utile il seguente schema: 

Situazione

Monitoraggio fiscale

Tassazione

Detenzione di cripto-attività

Può essere richiesto

Non comporta automaticamente imposte

Realizzazione di plusvalenze imponibili

Va valutato caso per caso

Può sorgere l'obbligo di tassazione

Altri redditi derivanti da cripto-attività (ad esempio, in presenza dei presupposti previsti dalla legge)

Va valutato caso per caso

Possono essere fiscalmente rilevanti


Questa distinzione assume oggi un'importanza ancora maggiore alla luce delle recenti novità normative. Il recepimento della direttiva DAC8 e il successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate hanno introdotto un sistema strutturato di comunicazione delle informazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività, rafforzando gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per verificare la corretta osservanza degli obblighi dichiarativi.


👉 Comprendere questa differenza è essenziale anche dal punto di vista pratico. Prima di chiedersi quante imposte siano dovute, occorre verificare se esista un obbligo dichiarativo e in quale parte della dichiarazione dei redditi debbano essere indicate le cripto-attività. È proprio questo l'aspetto che analizzeremo nella sezione successiva.




Come dichiarare le criptovalute nella dichiarazione dei redditi

Capire come dichiarare le criptovalute significa innanzitutto individuare quale obbligo fiscale ricorre nel proprio caso. La dichiarazione dei redditi, infatti, non prevede un unico spazio dedicato alle cripto-attività: i quadri da compilare possono essere diversi, a seconda della situazione del contribuente.


Nella pratica, quelli che interessano più frequentemente sono il quadro RW e il quadro RT.



Il quadro RW: monitoraggio delle cripto-attività

Il quadro RW è dedicato al monitoraggio fiscale. In questa sezione il contribuente comunica all'Amministrazione finanziaria la detenzione di determinati investimenti o attività di natura finanziaria, comprese, nei casi previsti dalla normativa, le cripto-attività.


esempio di dichiarazione criptovalute quadro rw

Compilare il quadro RW non significa pagare automaticamente delle imposte. La sua funzione è diversa: serve a consentire all'Amministrazione finanziaria di conoscere l'esistenza delle attività oggetto di monitoraggio.


Per questo motivo, un investitore potrebbe essere tenuto a compilare il quadro RW anche se durante l'anno:


  • non ha venduto le proprie criptovalute;

  • non ha realizzato alcuna plusvalenza;

  • non ha percepito redditi imponibili derivanti dalle cripto-attività.


La verifica deve comunque essere effettuata caso per caso, tenendo conto della normativa vigente e delle istruzioni ministeriali applicabili alla singola dichiarazione.



Il quadro RT: quando entrano in gioco le imposte

Questo quadro viene utilizzato quando devono essere dichiarati redditi diversi di natura finanziaria, come le plusvalenze imponibili derivanti da operazioni sulle cripto-attività, secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale vigente.


esempio di dichiarazione criptovalute quadro rt

In altre parole, il quadro RT interessa chi, oltre a detenere criptovalute, ha effettuato operazioni che hanno generato un reddito fiscalmente rilevante.


È quindi possibile che:


  • un contribuente debba compilare solo il quadro RW;

  • un contribuente debba compilare sia il quadro RW sia il quadro RT;

  • un contribuente non sia tenuto alla compilazione del quadro RT perché non ha realizzato alcuna plusvalenza imponibile.


La valutazione dipende sempre dalle operazioni effettivamente svolte durante il periodo d'imposta.



Un esempio pratico

Per comprendere meglio la differenza, immaginiamo tre situazioni.

Situazione

Quadro RW

Quadro RT

Acquisto di Bitcoin e semplice detenzione durante l'anno

Da valutare in base alla disciplina sul monitoraggio fiscale

No, se non sono stati realizzati redditi imponibili

Vendita di criptovalute con realizzazione di una plusvalenza imponibile

Da valutare

Sì, se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa

Detenzione di criptovalute senza operazioni fiscalmente rilevanti

Da valutare

Generalmente no



Quali conseguenze può avere una dichiarazione omessa o non corretta delle criptovalute

Una dichiarazione incompleta o omessa delle criptovalute non produce automaticamente le stesse conseguenze in ogni situazione. La normativa distingue infatti tra errori di natura formale, violazioni degli obblighi dichiarativi e condotte che, in presenza di specifici presupposti, possono assumere una rilevanza più ampia.


Sotto il profilo tributario, le conseguenze possono comprendere:


  • l'avvio di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate;

  • la richiesta di chiarimenti e documentazione sulle operazioni effettuate;

  • il recupero delle imposte eventualmente dovute;

  • l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa fiscale.


I principali rischi di non dichiarare redditi da criptovalute sono:


  • sanzioni amministrative dal 3% al 15% per omessa compilazione del quadro RW;

  • sanzioni dal 90% al 180% dell'imposta evasa per redditi non dichiarati;

  • interessi legali su imposte arretrate;

  • possibile rilevanza penale con reclusione da 1 a 6 anni se l'imposta evasa supera 50.000 euro;

  • iscrizione nel registro degli indagati; 

  • precedenti penali che precludono opportunità professionali.



Un sistema di controlli profondamente rafforzato 

Negli ultimi anni, inoltre, il sistema dei controlli è stato profondamente rafforzato.

Con il D.Lgs. n. 194/2025 e il successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva DAC8, introducendo un sistema strutturato di comunicazione delle informazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Il provvedimento individua i soggetti obbligati, disciplina le modalità di registrazione e stabilisce che le informazioni vengano trasmesse all'Agenzia delle Entrate e successivamente scambiate con le autorità fiscali competenti. Le prime comunicazioni sono previste entro il 30 giugno 2027, mentre il primo scambio automatico di informazioni avverrà entro il 30 settembre 2027.


Anche il Sole 24 Ore, commentando il provvedimento, evidenzia come sulle cripto-attività non gravino più soltanto gli obblighi dichiarativi del contribuente, ma un sistema di flussi strutturati di informazioni trasmessi dagli intermediari verso il Fisco. Tra i dati comunicati rientrano, ad esempio, gli elementi identificativi dell'utente, la residenza fiscale e, in forma aggregata, informazioni relative ad acquisti, vendite, scambi tra cripto-attività e trasferimenti.



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Omessa dichiarazione delle criptovalute: quali sono le sanzioni?

L'omessa dichiarazione delle criptovalute può comportare conseguenze diverse, che variano in funzione della natura della violazione, delle somme coinvolte e della posizione del contribuente. Nella maggior parte dei casi, le contestazioni riguardano il profilo tributario e possono tradursi nell'applicazione di sanzioni amministrative, oltre al recupero delle imposte eventualmente dovute e dei relativi interessi.


Quando, invece, ricorrono i presupposti previsti dalla legge, la situazione può assumere una rilevanza più ampia e richiedere una valutazione anche sotto il profilo penale.



Le sanzioni amministrative

Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale, la mancata compilazione del quadro RW può essere sanzionata, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 167/1990, con una sanzione amministrativa dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate. Se le criptovalute sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione aumenta dal 6% al 30%.


Qualora dall'omessa dichiarazione derivino anche imposte non versate sulle plusvalenze, l'Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e di una sanzione amministrativa che, in via ordinaria, può arrivare fino al 120% dell'imposta non versata, salvo l'applicazione di eventuali istituti deflativi previsti dalla normativa.


Nei casi più gravi, quando ricorrono i presupposti e le soglie previste dal D.Lgs. n. 74/2000, la condotta può assumere anche rilevanza penale. La valutazione richiede sempre un'analisi del caso concreto, considerando le operazioni effettuate, gli importi coinvolti e la documentazione disponibile.



Profili di responsabilità penale 

Nella maggior parte dei casi, gli errori nella dichiarazione delle criptovalute comportano conseguenze di natura tributaria. Tuttavia, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, alcune violazioni possono assumere rilievo anche sotto il profilo penale.



Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Può configurarsi quando il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi indicando elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi inesistenti, superando le soglie di punibilità previste dalla legge



Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Riguarda i casi in cui la dichiarazione dei redditi non viene presentata e l'imposta evasa supera le soglie stabilite dal legislatore



Dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000)

Nei casi più gravi possono assumere rilievo anche le ipotesi di dichiarazione fraudolenta, quando la dichiarazione viene alterata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o altri artifici espressamente previsti dal decreto legislativo



Riciclaggio e autoriciclaggio

Le operazioni in criptovalute non costituiscono di per sé una condotta illecita. Tuttavia, quando vengono utilizzate per ostacolare l'identificazione della provenienza di somme di origine delittuosa o per reimpiegare proventi di reato, possono assumere rilievo anche le fattispecie di riciclaggio o autoriciclaggio previste dal Codice Penale. La valutazione dipende sempre dalle modalità con cui sono state effettuate le operazioni e dall'origine delle risorse impiegate.



Il ruolo del monitoraggio fiscale

L'omessa compilazione del quadro RW, quando dovuto, comporta generalmente conseguenze di natura amministrativa. Tuttavia, nell'ambito di verifiche più complesse, le informazioni relative al monitoraggio fiscale possono assumere rilievo insieme ad altri elementi istruttori, contribuendo alla ricostruzione della posizione del contribuente e dei flussi finanziari.



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La disciplina fiscale delle criptovalute è in continua evoluzione e ogni situazione presenta caratteristiche proprie. Per questo motivo, eventuali errori dichiarativi o contestazioni richiedono una valutazione basata sul caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile e delle circostanze specifiche.



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Domande frequenti

Come funziona la dichiarazione delle criptovalute?

La dichiarazione delle criptovalute serve ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale e, quando dovute, di tassazione delle plusvalenze. A seconda delle operazioni effettuate, possono essere coinvolti il quadro RW e il quadro RT della dichiarazione dei redditi.

Le criptovalute si dichiarano compilando i quadri previsti dal modello Redditi Persone Fisiche. Il quadro RW è destinato al monitoraggio fiscale, mentre il quadro RT è utilizzato per dichiarare le eventuali plusvalenze imponibili.

Le criptovalute si indicano principalmente nel quadro RW per il monitoraggio fiscale. Se sono state realizzate plusvalenze imponibili, occorre compilare anche il quadro RT.

Non è prevista una soglia generale di esenzione dall'obbligo dichiarativo delle criptovalute. La presenza o meno dell'obbligo dipende dalla normativa applicabile e dalle caratteristiche delle attività detenute e delle operazioni effettuate.

Le criptovalute devono essere dichiarate entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento. Le scadenze sono fissate annualmente dall'Agenzia delle Entrate.

La mancata dichiarazione può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi e al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, anche profili di rilevanza penale. La valutazione deve essere effettuata caso per caso.


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