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Truffe crypto e AI: quando l’uso dell’intelligenza artificiale aggrava il reato (Legge 132/2025)

Grazie all’AI, le truffe crypto hanno raggiunto oggi un livello di sofisticazione che rende sempre più difficile distinguere una piattaforma legittima da una costruita appositamente per ingannare. Oggi l'intelligenza artificiale viene impiegata per simulare operazioni finanziarie reali, generare guadagni fittizi e far apparire credibili ambienti di investimento del tutto inesistenti.


Con l'entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132, il quadro giuridico cambia in modo rilevante: non nascono nuovi reati, ma l'uso dell'AI nella commissione di illeciti esistenti può ora aggravare la pena


Io sono l’Avv. Giulio Cristofori, specializzato in truffe crypto. In questo articolo analizzo come funziona concretamente questa truffa, cosa prevede la nuova norma e perché chi è coinvolto deve comprendere il peso di questa aggravante.



Indice dei contenuti



Truffe crypto: cosa cambia con l'uso dell'intelligenza artificiale

La truffa nel settore delle criptovalute non è assolutamente una novità. Piattaforme abusive, schemi Ponzi mascherati da trading automatizzato, operatori non autorizzati che spariscono con i fondi degli investitori: sono fenomeni già documentati e perseguiti.


Quello che cambia con l'AI è la qualità dell'inganno. Oggi gli strumenti di intelligenza artificiale permettono di costruire ambienti digitali capaci di replicare fedelmente il funzionamento di un exchange reale


  • aggiornamenti di portafoglio in tempo reale;

  • grafici dinamici;

  • notifiche di operazioni;

  • assistenti virtuali che rispondono alle domande degli utenti.


E quindi sempre più difficile percepire i segnali di allarme. L'inganno è sistematico, coerente e, in molti casi, difficile da smontare anche a posteriori.



Simulazione finanziaria e guadagni falsi con l’AI: come funziona 

L'utente si registra su una piattaforma che si presenta come un servizio di trading in criptovalute, spesso con riferimenti a strategie algoritmiche e rendimenti superiori alla media di mercato. Nella fase iniziale viene invitato a depositare un importo contenuto (spesso si parla di qualche centinaio di euro) e osserva in tempo reale la crescita del proprio "portafoglio". Quello che vede è una dashboard costruita per sembrare reale: dati aggiornati, operazioni simulate al centesimo, una curva di rendimento progettata per essere abbastanza credibile da non risultare inverosimile.


ATTENZIONE: nessuna di quelle operazioni esiste. L'AI genera movimenti di mercato plausibili, calibra i guadagni mostrati per risultare convincenti senza eccedere, e può persino adattare le risposte del servizio clienti al profilo dell'utente. Il saldo visualizzato è artificiale. 


Quando la vittima tenta di prelevare, la piattaforma trova pretesti: commissioni da versare, verifiche da superare, bonus da sbloccare. Il capitale viene trattenuto fino a quando il contatto si interrompe.


Questo schema (operazioni simulate, saldo artificiale, interfaccia credibile) è esattamente il contesto in cui si inserisce la nuova aggravante introdotta dalla Legge 132/2025.




La novità normativa: la Legge 132/2025

La Legge 23 settembre 2025, n. 132 (entrata in vigore il 10 ottobre 2025) fissa dei principi generali nel Capo I e introduce poi disposizioni specifiche per i vari ambiti di interesse, tra cui un apposito Capo V dedicato alle disposizioni penali. 


L'intervento sul Codice penale è contenuto nell'art. 26 della legge. Tra le novità, viene aggiunta all'art. 61 c.p. una nuova aggravante comune che configura come circostanza aggravante la commissione di un reato mediante l'impiego di sistemi di AI, quando questi, per loro natura o modalità di utilizzo, abbiano costituito un mezzo insidioso, oppure quando il loro impiego abbia ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero ne abbia aggravato le conseguenze. 


L'aggravante comporta un aumento della pena fino a 1/3



Quando l'AI aggrava la truffa crypto

Prendiamo il caso di una piattaforma che utilizza sistemi di intelligenza artificiale per generare dashboard false e simulare operazioni in tempo reale. Qui l'AI non è uno strumento marginale, ma il cuore del meccanismo ingannevole: senza di essa, l'inganno sarebbe molto più visibile.


In particolare, sono 3 gli elementi che possono integrare l'aggravante:


  1. Mezzo insidioso: un'interfaccia generata dall'AI che replica fedelmente il funzionamento di un vero exchange è per definizione insidiosa. Non lascia trasparire la sua natura fittizia, non produce anomalie evidenti, non genera segnali che una persona comune possa facilmente cogliere; 

  2. Ostacolo alla difesa: quando la vittima tenta di capire cosa sia successo (magari attraverso screenshot, cronologie di operazioni, estratti conto della piattaforma) si trova davanti a dati costruiti artificialmente. L'AI ha generato una realtà parallela coerente, rendendo molto più difficile per l'interessato raccogliere prove utilizzabili o anche solo comprendere l'entità del danno;

  3. Aggravamento delle conseguenze: l'inganno prolungato nel tempo (reso possibile dalla credibilità della simulazione) porta le vittime a versare somme crescenti, convinte di stare ottimizzando un investimento reale. L'AI allunga la durata dell'inganno e, con essa, l'entità del danno economico.



aggravante reato truffe crypto con uso dell’AI


L'AI come fattore di maggiore gravità

La Legge 132/2025 non crea quindi nuovi reati legati all'uso dell'AI. Chi commette una truffa con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale risponde sempre del reato di truffa ex art. 640 c.p., esattamente come prima. Quello che cambia è la valutazione della gravità del fatto.


L'AI, quando integra le condizioni previste dal nuovo n. 11-decies dell'art. 61 c.p., è un elemento che il giudice considera ai fini della determinazione della pena. Incide quindi sul trattamento sanzionatorio, rendendo più severa la risposta dell'ordinamento in presenza di un mezzo che rende l'inganno più efficace e la difesa più difficile.






Quali reati si possono configurare in una truffa crypto

In questo scenario, il reato principale che si configura è la truffa, prevista dall'art. 640 c.p., che punisce chiunque, con artifizi o raggiri, induca taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. La pena base va da sei mesi a tre anni di reclusione.


Nel caso in cui l'inganno sia stato realizzato tramite sistemi di AI che rispondono ai criteri sopra descritti, si applica in aggiunta l'aggravante di cui al numero 11-decies dell'art. 61 c.p., con conseguente aumento della pena fino a un terzo.


A seconda della struttura del caso concreto, possono assumere rilievo anche altre ipotesi: 


  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

  • abusivismo finanziario;

  • sostituzione di persona;

  • associazione per delinquere



Truffe crypto e AI: l’importanza di affidarsi a un avvocato penalista

La convergenza tra criptovalute e intelligenza artificiale rappresenta uno dei fronti più insidiosi del diritto penale contemporaneo. Non è quindi un caso che con la Legge 132/2025 il legislatore abbia preso atto che l'AI non è uno strumento neutro quando viene utilizzata per commettere illeciti


Chi si trova coinvolto in vicende di questo tipo si trova in un terreno tecnico in cui le scelte compiute nelle fasi iniziali del procedimento sono spesso determinanti. Una valutazione tempestiva del quadro normativo applicabile e delle prove disponibili può fare la differenza sull'esito del caso.



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