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Riforme della giustizia: la separazione delle carriere è sempre di più al centro del dibattito

Negli ultimi mesi il tema delle riforme della giustizia è sempre di più al centro del dibattito, soprattutto perché si avvicina la data del referendum (22 e 23 marzo). In quell’occasione saremo chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.


Come abbiamo visto nell’articolo Separazione carriere magistrati: guida pratica su cosa prevede la riforma, la riforma interviene su un equilibrio particolarmente delicato del nostro ordinamento giudiziario. 


  • Per i sostenitori del SÌ = la riforma rafforzerebbe la distinzione tra giudice e accusa, con l’obiettivo di garantire maggiore imparzialità nei processi; 

  • Per i sostenitori del NO = la riforma non incide sui problemi più concreti della giustizia e potrebbe avere effetti negativi sull’attuale assetto istituzionale.


Io sono l’Avv. Penalista Giulio Cristofori e in questo articolo analizzo i punti centrali della discussione, le principali criticità emerse nel dibattito giuridico e i possibili effetti concreti della riforma. 



Indice dei contenuti



Separazione delle carriere: le ragioni del SÌ


Maggiore distinzione tra la funzione dell’accusa e la funzione del giudice 

Secondo i sostenitori del SÌ, la separazione delle carriere rafforzerebbe la distinzione tra chi esercita l’azione penale e chi è chiamato a decidere. L’obiettivo dichiarato è rendere più netta la differenza tra la funzione dell’accusa e quella del giudice.


Il riferimento, in questo contesto, è spesso all’art. 111 della Costituzione. La norma richiama il principio del giudice terzo e imparziale. Secondo questa impostazione, una distinzione strutturale tra le carriere contribuirebbe a rendere tale principio più evidente anche sul piano ordinamentale.


Di seguito il testo dell’art. 111 della Costituzione: 


«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.


Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.


Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.


Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.


La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.


Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].


Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].


Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].»



Maggiore coerenza nei percorsi professionali 

Un ulteriore argomento riguarda la specializzazione delle funzioni. La riforma, infatti, prevede carriere separate e autonome. Secondo i sostenitori del SÌ, questo assetto favorirebbe una maggiore coerenza nei percorsi professionali. Giudici e pubblici ministeri seguirebbero logiche organizzative distinte, con competenze sempre più specifiche.



Riduzione del peso delle correnti politiche 

Nel dibattito emerge anche il tema delle dinamiche interne alla magistratura. L’introduzione di nuovi meccanismi di selezione, come il sorteggio di parte dei componenti degli organi di autogoverno, viene presentata come uno strumento per ridurre il peso delle correnti e delle logiche associative.



separazione delle carriere e riforme della giustizia


Separazione delle carriere: le ragioni del NO


Principio di unità della magistratura 

Nel sistema attuale, giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine. Secondo i sostenitori del NO, questa struttura rappresenta una garanzia di equilibrio e di indipendenza complessiva dell’ordine giudiziario. La separazione delle carriere potrebbe incidere su questo assetto, modificando un modello ritenuto funzionale alla tutela dell’autonomia della magistratura.



Effettiva utilità della riforma

Secondo i sostenitori del NO, la riforma sulla separazione delle carriere non inciderebbe sui problemi più concreti del sistema giustizia (come la durata dei processi, l’organizzazione degli uffici giudiziari o l’efficienza complessiva). Il rischio evidenziato è quello di intervenire su un piano ordinamentale senza effetti immediati sulle criticità operative.



Perplessità sui nuovi meccanismi di selezione 

L’introduzione del sorteggio per la nomina di parte dei componenti degli organi di autogoverno solleva dubbi sotto il profilo della rappresentatività e della competenza.  Secondo questa impostazione, il sistema elettivo garantirebbe un maggiore controllo sulla qualità e sull’esperienza dei soggetti chiamati a svolgere funzioni istituzionali delicate.



Possibili riflessi sull’equilibrio tra i poteri dello Stato 

Una parte della dottrina ha evidenziato anche possibili riflessi sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Pur intervenendo sull’organizzazione interna della magistratura, la separazione delle carriere potrebbe produrre effetti sistemici che meritano valutazioni approfondite, soprattutto in relazione al ruolo del pubblico ministero e all’azione penale.



Sintesi delle posizioni del NO e del SÌ

Tema

Posizione del SÌ

Posizione del NO

Terzietà del giudice

Rafforzamento della distinzione tra giudice e accusa

L’attuale assetto garantirebbe già imparzialità

Assetto della magistratura

Carriere separate e maggiore specializzazione

Rischio di frammentazione dell’ordine giudiziario

Effetti sul sistema giustizia

Maggiore chiarezza dei ruoli e delle funzioni

Incidenza limitata sui problemi concreti (tempi, efficienza)

Autogoverno (CSM)

Nuovi meccanismi per ridurre dinamiche correntizie

Dubbi su rappresentatività e funzionamento

Sorteggio dei componenti

Strumento per aumentare equilibrio e trasparenza

Possibile riduzione della selezione basata su competenza

Equilibrio istituzionale

Ridefinizione coerente dei ruoli

Possibili effetti sull’equilibrio tra i poteri dello Stato



Cosa potrebbe cambiare concretamente con la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere

La separazione delle carriere inciderebbe innanzitutto sull’assetto ordinamentale della magistratura. Giudici e pubblici ministeri seguirebbero percorsi professionali distinti e autonomi, senza possibilità di passaggio tra le funzioni secondo le modalità attualmente previste.


Come abbiamo visto, un altro cambiamento significativo riguarda il sistema di autogoverno. La riforma prevede la scissione del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi separati. Uno dedicato ai magistrati giudicanti, l’altro ai magistrati requirenti. Questo assetto comporterebbe una gestione distinta delle carriere, delle valutazioni e dei procedimenti disciplinari.


Dal punto di vista organizzativo, la riforma potrebbe incidere sulle dinamiche interne alla magistratura. Le logiche di progressione professionale, trasferimento e valutazione verrebbero ridefinite secondo criteri differenziati.


Nel dibattito giuridico si evidenziano inoltre possibili riflessi sul ruolo del pubblico ministero.

La distinzione strutturale delle carriere potrebbe modificare l’equilibrio tra funzione requirente e funzione giudicante, con effetti che dipenderebbero in larga parte dalle future norme di attuazione.


👉 IN CONCLUSIONE: per i cittadini, gli effetti sarebbero prevalentemente indiretti. La riforma interviene infatti sull’assetto istituzionale, più che sulle regole del processo. Tuttavia, il tema resta centrale perché riguarda il modo in cui viene strutturata e percepita l’imparzialità della giustizia.




Riforme della giustizia: perché sono necessarie attenzione e chiarezza

La riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati interviene su uno degli equilibri più delicati del sistema costituzionale. 


Informarsi in modo corretto e senza semplificazioni è essenziale: perché la separazione delle carriere non è una questione tecnica riservata agli addetti ai lavori, ma riguarda il modo in cui viene amministrata la giustizia e, in definitiva, le garanzie di tutti.




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