Separazione carriere magistrati: guida pratica su cosa prevede la riforma
- Avv. Giulio Cristofori
- 16 dic 2025
- Tempo di lettura: 7 min
Riforma separazione carriere magistrati: giudici e pubblici ministeri avranno carriere distinte, propri organi di autogoverno e un nuovo sistema disciplinare gestito dall’Alta Corte disciplinare.
Cosa significa?Â
Tra slogan politici, semplificazioni e informazioni parziali, capire cosa prevede davvero la riforma non è semplice.
Io sono l’Avv. Penalista Giulio Cristofori e in questa guida troverai una spiegazione chiara e aggiornata su come funziona oggi il sistema delle carriere dei magistrati, cosa prevede la riforma dopo l’approvazione definitiva della legge costituzionale del 30 ottobre 2025 (e cosa NON prevede) e a che punto è l’iter legislativo.
Indice dei contenuti
Giudice vs PM: quali differenze?Â
Per capire cosa comporta la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, è necessario fare un passo indietro ed esaminare le differenze tra giudice e PM (Pubblico Ministero). Nel sistema italiano entrambi fanno parte della magistratura, ma i loro compiti e funzioni sono molto diversi.Â
Da una parte, il pubblico ministero è quella figura del sistema giudiziario che ha il compito di indagare e perseguire i presunti colpevoli al fine di tutelare gli interessi della società e garantire la corretta applicazione della legge. È quindi parte in causa nel procedimento penale ed è responsabile della direzione e del coordinamento della polizia giudiziaria (ad esempio polizia, carabinieri, guardia di finanza ecc). I suoi interessi sono l'applicazione della legge, il perseguimento e la condanna dei colpevoli di reato, nonché la rieducazione e il reinserimento dei colpevoli di reato nella società .
Tra i suoi compiti troviamo:
indagare e perseguire i presunti colpevoli;Â
garantire l'imparzialità e l'indipendenza del processo giudiziario;
proteggere gli interessi della società ;Â
garantire la corretta ed equa applicazione della legge;
lavorare in collaborazione con i funzionari pubblici e la polizia per svolgere le indagini e garantire la giustizia.
Dall’altra parte il giudice è un funzionario pubblico che ha la responsabilità di interpretare la legge con l'impegno di prendere decisioni imparziali ed eque in un processo giudiziario.Â
Gli interventi del giudice possono assumere tre forme diverse:
Ordinanza: decisione che impone a qualcuno di fare o non fare qualcosa in particolare;
Sentenza: segna la fine del processo o di una sua fase e può risolvere questioni procedurali (ad esempio la dichiarazione di incompetenza) e sostanziali (come la condanna o l'assoluzione dell'imputato);Â
Decreto: decisione che risolve una particolare questione in un caso e può essere utilizzato per definire questioni intermedie prima della sentenza definitiva (è meno formale della sentenza).Â
Carriere dei magistrati: come funziona oggiÂ
Oggi per diventare magistrato esiste un solo canale di accesso. Questo vuol dire che non esistono due percorsi diversi per giudici e pubblici ministeri, ma esiste un unico concorso pubblico, bandito periodicamente dal Ministero della Giustizia.
Una volta superato il concorso non si diventa immediatamente giudice o PM. Prima si deve svolgere un tirocinio di circa 18 mesi, durante il quale si ricevono formazione e valutazioni. È soltanto al termine di questo percorso che il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) esprime un giudizio di idoneità e assegna le funzioni giudicanti o requirenti.
Cosa vuol dire?Â
Che la distinzione tra giudice e pubblico ministero arriva dopo, non all’ingresso in magistratura.
Una volta entrati in servizio, la legge prevede ancora la possibilità di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Non è una libertà assoluta, né qualcosa che si può senza limiti (tanto che nel tempo questa possibilità è stata sempre più ridotta).
Oggi, in base alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato anche dalla riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario (legge n. 71 del 2022), il cambio di funzioni è ammesso di norma una sola volta nell’intera carriera e deve avvenire entro un termine preciso, legato agli anni di servizio.
In sintesi, il rapporto tra giudice e PM è oggi caratterizzato da:
un concorso unico;
un percorso iniziale comune;Â
regole condivise di carriera;Â
possibilità di cambiare funzione, ma in modo limitato e regolato.

Separazione carriere magistrati: cosa prevede la riforma della giustizia
La separazione delle carriere mira a distinguere in modo più netto il percorso dei giudici da quello dei pubblici ministeri, sia nell’organizzazione e nel governo della magistratura.
Carriere distinteÂ
Nel sistema attuale, i magistrati seguono un percorso di formazione unico. Dopo il concorso, possono essere assegnati alle funzioni giudicanti o a quelle requirenti e, almeno entro certi limiti, possono cambiare funzione nei primi anni di carriera.
In passato, questo passaggio era consentito più volte, fino a quattro cambi di funzione nell’arco dell’intera carriera. Con la riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario, entrata in vigore nel 2022, questa possibilità è stata fortemente ridimensionata, prevedendo un solo cambio di funzione e solo entro termini temporali ben precisi.
La riforma sulla separazione delle carriere interviene invece su un piano diverso e più profondo, modificando direttamente la Costituzione. In particolare, viene modificato l’art. 104, aggiungendo all’attuale formulazione (che definisce la magistratura come un ordine autonomo e indipendente) il riferimento esplicito a due carriere distinte: quella giudicante e quella requirente.
Questo significa che, secondo il nuovo impianto, il magistrato dovrebbe scegliere fin dall’inizio della propria carriera se svolgere le funzioni di giudice o quelle di pubblico ministero. Una scelta che sarebbe definitiva e non più reversibile.
ATTENZIONE: la riforma costituzionale non entra nel dettaglio delle modalità operative. Le regole concrete (concorsi, percorsi di formazione, funzionamento degli organi di governo e criteri di scelta della carriera) dovrebbero essere stabilite successivamente attraverso una riforma dell’ordinamento giudiziario, chiamata a dare attuazione ai principi fissati in Costituzione.
Creazione di due Consigli Superiori della MagistraturaÂ
Come abbiamo visto, oggi giudici e PM fanno parte di un unico corpo (la magistratura ordinaria) e sono governati da un solo Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). La riforma interviene proprio su questo punto, prevedendo la creazione di due organi di autogoverno distinti:
il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, competente per i giudici;
il Consiglio Superiore della Magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri.
L’idea è quella di separare il governo delle due funzioni, pur lasciandole entrambe all’interno dell’ordinamento costituzionale.
Entrambi i Consigli sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica e composti in parte da magistrati e in parte da membri laici, scelti tra professori universitari e avvocati con una lunga esperienza professionale. Inoltre, la riforma prevede che una quota dei componenti venga individuata tramite sorteggio, superando il tradizionale sistema elettivo.
Previsto un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinareÂ
Accanto a questa novità , la riforma introduce anche un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare, chiamata a occuparsi dei procedimenti disciplinari riguardanti tutti i magistrati, sia giudicanti sia requirenti. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il sistema disciplinare più uniforme e trasparente.
L’Alta Corte disciplinare sarà composta da 15 membri, in carica per 4 anni, senza possibilità di rinnovo.
La composizione sarà mista:
6 magistrati sorteggiati (3 giudicanti e 3 requirenti), con almeno 20 anni di esperienza e funzioni di legittimità ;
6 membri laici, di cui:Â
3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari e avvocati con almeno 20 anni di esercizio,
3 estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento;
3 ulteriori membri scelti secondo le modalità previste dalla riforma.
Il Presidente dell’Alta Corte sarà nominato tra i componenti dal Capo dello Stato o dal Parlamento.
Le decisioni dell’Alta Corte potranno essere impugnate davanti alla stessa Corte, che giudicherà però in composizione diversa, senza la partecipazione dei membri che hanno deciso in precedenza.
Tabella riassuntiva
Profilo | Sistema attuale | Riforma sulla separazione delle carriere |
Accesso in magistratura | Unico concorso pubblico per tutti i magistrati | Da definire con legge successiva (la riforma costituzionale non disciplina i concorsi) |
Formazione iniziale | Percorso di formazione unico dopo il concorso | Da definire con riforma dell’ordinamento giudiziario |
Scelta tra giudice e PM | Avviene dopo il concorso e il tirocinio | Avviene all’inizio della carriera |
Possibilità di cambiare funzione | Ammessa una sola volta nella carriera, entro limiti temporali (d.lgs. 160/2006, riforma Cartabia 2022) | Esclusa: la scelta tra giudice e PM diventa definitiva |
Assetto delle carriere | Carriera unica con funzioni diverse | Due carriere distinte: giudicante e requirente |
Status costituzionale | Magistratura come ordine unitario (art. 104 Cost.) | Art. 104 Cost. modificato: riferimento esplicito a due carriere |
Organo di autogoverno | Un solo Consiglio Superiore della Magistratura | Due CSM distinti: uno per i giudici e uno per i PM |
Composizione dei CSM | Elezione dei membri (magistrati e laici) | Magistrati e membri laici + introduzione del sorteggio |
Presidenza dei CSM | Presidente della Repubblica | Presidente della Repubblica |
Sistema disciplinare | Gestito dal CSM (sezione disciplinare) | Nuovo organo autonomo: Alta Corte disciplinare |
Composizione organo disciplinare | Interna al CSM | Alta Corte composta da 15 membri (magistrati e laici) |
Impugnazione delle decisioni disciplinari | Cassazione | Davanti alla stessa Alta Corte, in diversa composizione |
Regole operative di dettaglio | Già disciplinate da leggi ordinarie | Rimesse a una futura riforma dell’ordinamento giudiziario |
Perché questa riforma richiede attenzione e chiarezza
La riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati interviene su uno degli equilibri più delicati del sistema costituzionale. Proprio per questo è un tema che genera dibattito, posizioni contrapposte e, spesso, molta confusione.
Informarsi in modo corretto e senza semplificazioni è essenziale, perché la separazione delle carriere non è una questione tecnica riservata agli addetti ai lavori, ma riguarda il modo in cui viene amministrata la giustizia e, in definitiva, le garanzie di tutti.
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Domande frequentiÂ
Che cosa prevede la riforma della separazione delle carriere dei magistrati?
La riforma prevede la distinzione costituzionale tra la carriera dei giudici e quella dei pubblici ministeri, la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura separati e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Non disciplina però nel dettaglio concorsi, formazione e regole operative, che sono rinviate a leggi successive.
Qual è il significato della separazione delle carriere dei magistrati?
La separazione delle carriere significa differenziare in modo stabile il percorso professionale di chi giudica da quello di chi esercita l’azione penale, superando il modello della carriera unica oggi esistente nella magistratura.
Cosa vuol dire separazione delle carriere dei magistrati?
Vuol dire che un magistrato deve scegliere fin dall’inizio se svolgere la funzione di giudice o di pubblico ministero, senza possibilità di passare da una funzione all’altra nel corso della carriera, secondo i principi fissati dalla riforma costituzionale.
Cosa prevede il decreto di separazione delle carriere dei magistrati?
Non esiste un decreto sulla separazione delle carriere. La riforma è contenuta in una legge costituzionale, approvata il 30 ottobre 2025, che modifica alcuni articoli della Costituzione e rinvia alle leggi ordinarie la disciplina di dettaglio.
Qual è il disegno di legge per la separazione delle carriere dei magistrati?
Il disegno di legge è una legge costituzionale di riforma dell’ordinamento giurisdizionale, che introduce il principio delle carriere distinte, la separazione del governo della magistratura in due CSM e un nuovo sistema disciplinare. Le modalità concrete di attuazione dovranno eventualmente essere definite con successivi interventi legislativi.