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Lottizzazione abusiva: cos’è, quando si configura e quali sono le conseguenze penali

La lottizzazione abusiva è un illecito urbanistico che può configurarsi non solo attraverso interventi materiali sul territorio, ma anche mediante atti giuridici apparentemente leciti, come il frazionamento o la vendita di terreni. Proprio per questo, non sempre è immediato individuarne la presenza.


Si tratta di una fattispecie complessa, che assume forme diverse e che richiede una valutazione complessiva delle condotte poste in essere e della loro finalità edificatoria.


Io sono l’Avv. Penalista Giulio Cristofori e in questo articolo esaminiamo il significato della lottizzazione abusiva, le sue principali tipologie e i presupposti in base ai quali può essere accertata.



Indice dei contenuti



Cos’è la lottizzazione abusiva

La lottizzazione abusiva consiste in una trasformazione del territorio realizzata in assenza o in contrasto con la pianificazione urbanistica vigente, quando emerge una destinazione edificatoria non autorizzata dei terreni. Si tratta di una fattispecie che il legislatore ha previsto per impedire forme di urbanizzazione non controllata e non conforme agli strumenti di pianificazione.


L’elemento centrale della lottizzazione abusiva non è soltanto l’esecuzione di opere edilizie, ma la finalità edificatoria, che si desume dall’insieme delle attività poste in essere. Ecco perché l’illecito può configurarsi anche prima della costruzione di edifici, qualora il frazionamento, la vendita o altri atti giuridici rivelino l’intento di destinare l’area a uso edificatorio in violazione delle norme urbanistiche.


La valutazione della lottizzazione abusiva richiede quindi un esame complessivo della situazione concreta, che tenga conto delle caratteristiche dei terreni, degli atti compiuti e del contesto in cui tali condotte si inseriscono.



Fonti normative

La lottizzazione abusiva è regolata dal D.P.R. 380/01, che stabilisce le principali disposizioni per contrastare questo fenomeno. Nello specifico l’art. 30 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia) stabilisce che una lottizzazione abusiva vuol dire iniziare lavori che cambiano l’aspetto di un terreno in violazione delle regole urbanistiche o edilizie (pensiamo ad esempio alle regole stabilite dalle leggi regionali o nazionali, oppure da quelle stabilite dai piani urbanistici) senza l’autorizzazione richiesta. Oppure si verifica quando si suddivide e si vende illegalmente un terreno in parti più piccole che saranno usate per costruire qualcosa.


Di seguito il testo di legge dell’art. 30 del D.P.R. 380/01: 

«Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.»



Quando si configura la lottizzazione abusiva

La lottizzazione abusiva si configura quando, sulla base di una valutazione complessiva delle condotte poste in essere, emerge una destinazione edificatoria non consentita del territorio, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. Non è quindi necessario che siano già stati realizzati edifici o opere complete, in quanto ciò che rileva è l’effettiva trasformazione, anche solo programmata, dell’assetto urbanistico dell’area.


L’accertamento della lottizzazione abusiva si fonda quindi sull’insieme degli elementi del caso concreto. Di seguito i principali fattori che possono concorrere a far emergere la finalità edificatoria: 


  • il frazionamento dei terreni; 

  • la vendita dei lotti;

  • la dimensione dei lotti; 

  • la collocazione dei lotti; 

  • l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione; 

  • il contesto territoriale.


👉 ATTENZIONE: la lottizzazione abusiva può essere ravvisata anche in una fase iniziale delle attività e prima che l’intervento edilizio sia portato a compimento. La valutazione deve sempre tener conto della situazione complessiva e del risultato che le condotte considerate, nel loro insieme, sono idonee a produrre sul territorio.






Tipologie di lottizzazione abusiva

La lottizzazione abusiva può presentarsi in diverse forme, che si distinguono in base alle modalità attraverso cui viene realizzata la trasformazione del territorio. In particolare, si possono individuare 3 principali tipologie.



Lottizzazione abusiva materiale (o “fisica”)

Si ha quando vengono avviate opere o interventi sul territorio che, in assenza delle necessarie autorizzazioni o in contrasto con gli strumenti urbanistici, determinano una trasformazione urbanistica o edilizia dell’area


Rientrano in questa ipotesi, ad esempio: 


  • la realizzazione di manufatti o di opere che alterano la destinazione del suolo

  • la creazione di strade o infrastrutture funzionali al collegamento dei lotti.



Lottizzazione abusiva formale (o “negoziale”)

Si configura attraverso il frazionamento e la vendita dei terreni, o mediante atti ad essi equivalenti, quando le caratteristiche dei lotti (per dimensioni, numero, ubicazione o previsione di opere di urbanizzazione) rendono evidente una destinazione edificatoria non consentita


Anche la semplice vendita di lotti può integrare questa forma di lottizzazione, qualora emerga in modo chiaro la finalità edificatoria complessiva.



Lottizzazione abusiva mista

È il risultato della combinazione delle due ipotesi precedenti. In questi casi, agli atti di frazionamento e di vendita dei terreni si affiancano interventi materiali di trasformazione urbanistica. Possono rientrare in questa categoria, ad esempio il frazionamento di terreni agricoli in lotti di ridotte dimensioni accompagnato dalla realizzazione di opere di collegamento o dall’avvio di attività edilizie.



👉 ATTENZIONE: in tutte queste ipotesi, la lottizzazione abusiva può realizzarsi anche in aree già urbanizzate, qualora gli interventi effettuati risultino in contrasto con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. Al fine di prevenire situazioni di questo tipo, è sempre meglio procedere con una verifica urbanistica preliminare



Tabella sintetica delle tipologie di lottizzazione abusiva 

Tipologia

Definizione

Elementi caratterizzanti 

Esempi

Lottizzazione abusiva materiale (o “fisica”)

Si verifica quando vengono realizzate opere o interventi sul territorio senza le necessarie autorizzazioni o in contrasto con gli strumenti urbanistici, determinando una trasformazione urbanistica o edilizia dell’area

Interventi materiali e concreti sul suolo; trasformazione fisica del territorio; assenza o contrasto con la pianificazione urbanistica

Realizzazione di manufatti che alterano la destinazione del suolo; creazione di strade o infrastrutture di collegamento tra i lotti

Lottizzazione abusiva formale (o “negoziale”)

Si configura attraverso il frazionamento e la vendita dei terreni (o atti equivalenti) quando le caratteristiche dei lotti rendono evidente una destinazione edificatoria non consentita

Atti giuridici (frazionamento e vendita); indici rivelatori di finalità edificatoria; assenza di interventi materiali immediati

Vendita di lotti per dimensioni, numero o ubicazione incompatibili con l’uso consentito; cessione di terreni con chiara finalità edificatoria complessiva

Lottizzazione abusiva mista

Deriva dalla combinazione della lottizzazione materiale e di quella formale, unendo atti negoziali e interventi di trasformazione urbanistica

Presenza simultanea di atti di frazionamento/vendita e opere materiali; trasformazione sia giuridica sia fisica del territorio

Frazionamento di terreni agricoli in piccoli lotti accompagnato dalla realizzazione di strade o dall’avvio di attività edilizie



Sanzioni

La lottizzazione abusiva è un illecito punito sia in sede penale che amministrativa. Le sanzioni previste hanno come obiettivo quello di tutelare il territorio e prevenire trasformazioni edilizie non autorizzate che siano in grado di compromettere l’ambiente e la pianificazione urbanistica. 



Sanzioni penali 

Sono disciplinate dall’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), che prevede misure che colpiscono i responsabili di operazioni che violano la normativa urbanistica. La responsabilità penale può coinvolgere:


  • venditori dei terreni

  • promotori del progetto;

  • soggetto che materialmente esegue l’abuso

  • acquirenti consapevoli dell’illegittimità dell’intervento.


Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la mancata verifica della compatibilità urbanistica da parte dell’acquirente, e in presenza di evidenti indizi di irregolarità, può configurare una forma di cooperazione colposa.


Le pene principali includono: 


  • arresto fino a 2 anni;

  • ammenda pecuniaria compresa tra 15.493€ e 51.645€.



Prescrizione 

Il reato di lottizzazione abusiva è un reato permanente, per cui l’iter criminoso dura fino alla cessazione della condotta illecita. Questo vuol dire che la decorrenza della prescrizione inizia solo nel momento in cui cessano le attività illecite (come ad esempio le operazioni di vendita oppure i lavori di trasformazione del territorio).


Il tempo di prescrizione potrebbe quindi non iniziare fino a che l’abuso non viene sanato o interrotto. 




Sanzioni amministrative (confisca e sospensione lavori)

Le sanzioni amministrative previste per la lottizzazione abusiva affiancano le pene penali con l’obiettivo di tutelare l’ordinato sviluppo del territorio e ripristinare la legalità urbanistica.


Uno dei provvedimenti immediati più significativi è l’ordinanza di sospensione dei lavori. In questo caso si conferisce al Comune la possibilità di bloccare i cantieri in corso che violano le disposizioni urbanistiche, oltre che di vietare la vendita dei terreni e delle opere già realizzate.


Tra le sanzioni amministrative, la confisca rappresenta il provvedimento più severo. Può essere disposta:


  • se, trascorsi 90 giorni dall’ordinanza di sospensione, i lavori non sono stati regolarizzati o l’ordinanza non è stata revocata;

  • quando vi è una sentenza definitiva che accerta la lottizzazione abusiva. 


👉 ATTENZIONE: la confisca comporta l’acquisizione dei terreni e delle opere realizzate al patrimonio comunale, senza alcun indennizzo per i proprietari.


In alcuni casi, il Comune può procedere alla demolizione delle opere abusive per ripristinare lo stato originario del territorio. 


esempio di lottizzazione abusiva


Sanatoria e lottizzazione abusiva: è possibile? 

Il DPR 380/2001 stabilisce che non è possibile sanare una lottizzazione abusiva attraverso i normali strumenti previsti per gli abusi edilizi (ad esempio il condono). Anche nel caso in cui siano stati sanati singoli manufatti presenti nell’area, questo non legittima l’intera lottizzazione.


Infatti, è stata la stessa giurisprudenza a chiarire che l’abuso non si limita alle opere costruite, ma coinvolge l’intera trasformazione illegittima del territorio. Di conseguenza, eventuali sanatorie parziali non eliminano il carattere abusivo del frazionamento o delle operazioni di vendita, né bloccano le azioni amministrative e penali già avviate.



Quando può essere utile un supporto legale

La lottizzazione abusiva è uno di quei temi che spesso vengono sottovalutati, almeno finché non emergono problemi concreti. Può capitare di scoprirne l’esistenza solo dopo aver acquistato un terreno, avviato un frazionamento o ricevuto un atto dall’amministrazione o dall’autorità giudiziaria


Ogni situazione è diversa: non tutte le posizioni sono uguali e le responsabilità vanno valutate con attenzione, tenendo conto dei fatti, del contesto e del ruolo effettivamente svolto da ciascun soggetto.


Avere un supporto legale significa poter chiarire la propria posizione, comprendere quali sono i rischi reali e quali margini di tutela esistono, sia nella fase iniziale sia quando il procedimento è già in corso. Affrontare queste situazioni con maggiore consapevolezza permette di prendere decisioni più informate e di gestire il problema con maggiore serenità.



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Domande frequenti 

Cosa si intende per lottizzazione abusiva?

Si intende una trasformazione del territorio realizzata in assenza o in contrasto con la pianificazione urbanistica, dalla quale emerge una destinazione edificatoria non consentita dei terreni.

Quando si configura il reato di lottizzazione abusiva?

Il reato si configura quando, valutando complessivamente le condotte poste in essere, risulta evidente una finalità edificatoria non autorizzata, anche in assenza di edificazioni già realizzate.

Quando si prescrive il reato di lottizzazione abusiva?

Trattandosi di un reato permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui cessano le attività che determinano la trasformazione illecita del territorio.

Come sanare una lottizzazione abusiva?

La lottizzazione abusiva non è normalmente sanabile. In linea generale, non è possibile ottenere una sanatoria quando l’intervento risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

Cosa si rischia per lottizzazione abusiva?

Si rischiano sanzioni penali, sanzioni amministrative e la confisca dei terreni e delle opere realizzate, con acquisizione al patrimonio comunale.

Quali sono i presupposti per la lottizzazione abusiva?

I presupposti sono la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio e la presenza di una finalità edificatoria non conforme alla pianificazione urbanistica.

Qual è il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva?

Il reato si consuma e permane per tutta la durata delle attività che determinano la trasformazione illecita del territorio, cessando solo con l’interruzione delle condotte.

Quali sono i presupposti per la lottizzazione abusiva di un terreno agricolo?

La lottizzazione abusiva di un terreno agricolo si configura quando il frazionamento, la vendita o le opere realizzate fanno emergere una destinazione edificatoria incompatibile con la destinazione agricola dell’area.

Chi accerta la lottizzazione abusiva?

L’accertamento spetta alle autorità competenti in materia urbanistica, in particolare al Comune, e può essere oggetto di valutazione anche in sede penale da parte dell’autorità giudiziaria.


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