Abusivismo edilizio: cosa significa, quali rischi comporta e come orientarsi
- Avv. Giulio Cristofori

- 5 giorni fa
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L’abusivismo edilizio è uno di quei temi che, prima o poi, chi possiede o vuole acquistare un immobile si trova ad affrontare. A volte si tratta di piccole difformità di cui nessuno era davvero consapevole, altre volte di interventi più rilevanti eseguiti senza il titolo corretto. In ogni caso, le conseguenze possono essere serie (dalla demolizione alle sanzioni, fino ai profili penali) ed è per questo che capire come stanno davvero le cose è il primo passo per muoversi con totale sicurezza.
Io sono l’Avv. Penalista Giulio Cristofori e in questo articolo voglio fornirti una spiegazione chiara su cosa si intende per abuso edilizio, quali sono le principali tipologie previste dalla normativa, quali rischi comportano e come è possibile intervenire, anche quando l’irregolarità riguarda lavori di molti anni fa. Troverai inoltre alcuni suggerimenti pratici per evitare errori comuni e una serie di domande frequenti per orientarti in modo semplice, sia come privato sia come impresa.
Indice dei contenuti
Che cos’è l’abusivismo edilizio
Quando parliamo di abusivismo edilizio, ci riferiamo a quegli interventi che vengono realizzati senza il titolo abilitativo richiesto o in difformità rispetto a quanto autorizzato. Il riferimento normativo principale è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) che, nel suo art. 32, disciplina le “variazioni essenziali” rispetto al titolo edilizio, e all’art. 29 individua chi è responsabile dell’intervento. Inoltre, l’art. 44 dello stesso DPR stabilisce che in certi casi si configura un reato.
In pratica, questo vuol dire che anche un intervento apparentemente “piccolo”, se realizzato senza autorizzazione o in modo difforme può generare rischi seri: dal punto di vista amministrativo (multe, ordinanze) a quello penale (arresto, ammenda).
Principali tipologie di abuso edilizio
Per orientarsi meglio in questo tema, è utile vedere subito quali sono le varie tipologie di abuso edilizio.
Abuso totale
È il caso in cui l’intervento viene realizzato senza alcun titolo edificatorio. L’art. 44 comma 1 lettera b del DPR 380/2001 parla proprio di “assenza del permesso di costruire o di prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione”.
Nel dettaglio, ecco cosa dice la legge:
«b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione.»
Facciamo un esempio di abusivismo edilizio totale.
Una famiglia decide di costruire un piccolo annesso in giardino (ad esempio una stanza in muratura per attrezzi) senza chiedere il permesso di costruire. L’opera aumenta la volumetria dell’immobile e modifica il lotto, ma non è mai stata presentata alcuna istanza al Comune. In questo caso ci troviamo in pieno abuso totale, perché manca del tutto il titolo edilizio richiesto.
Abuso sostanziale (o difformità essenziali)
Qui esiste un permesso, ma l’opera realizzata non corrisponde più a ciò che è stato approvato. L’art. 32 del DPR 380/2001 considera essenziali le difformità relative a volumetria, sagoma, destinazione d’uso e altri elementi strutturali.
Facciamo un esempio.
Un’impresa ottiene un permesso per ristrutturare un edificio residenziale, senza modificare volumi o altezze. Durante i lavori, però, decide di aggiungere un piano tecnico che aumenta l’altezza complessiva dell’immobile e crea superfici utili in più. Nonostante ci fosse un permesso di costruire, l’opera realizzata è profondamente diversa rispetto a quella autorizzata. In questo caso siamo in presenza di una difformità essenziale, e quindi abuso edilizio a tutti gli effetti.
Abusi minori (o parziali difformità)
Sono interventi che non alterano l’opera in modo sostanziale, ma la legge li considera comunque irregolari se non conformi al progetto autorizzato.
Facciamo un esempio per capire meglio.
Un proprietario ha un permesso per chiudere un balcone con infissi leggeri. Durante i lavori, però, sceglie una struttura più robusta, con un diverso tipo di vetro e un ingombro leggermente maggiore rispetto a quello previsto nel progetto. L’intervento non cambia la volumetria dell’edificio, ma non rispetta il progetto depositato, rientrando quindi nelle parziali difformità configurando abuso edilizio “minore”.
Tabella riepilogativa delle tipologie di abuso edilizio
Tipologia di abuso | Descrizione |
Abuso totale | Opera realizzata senza alcun titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA o altro titolo necessario) |
Difformità essenziale (abuso sostanziale) | L’opera è autorizzata, ma viene realizzata con modifiche sostanziali rispetto al progetto (volumi, altezze, sagoma, destinazione d'uso) |
Parziale difformità (abuso minore) | Modifiche non essenziali, ma comunque non conformi al progetto autorizzato |
Ogni abuso edilizio ha implicazioni diverse. Una verifica legale preliminare permette di evitare errori e individuare la soluzione più adatta. Contattami subito per una Consulenza Legale.
Abusivismo edilizio: profili di responsabilità
La legge (art. 29 del DPR 380/200) ci dice che non esiste mai un solo responsabile, in quanto un intervento edilizio coinvolge più figure.
Il committente, cioè chi decide di fare i lavori, è sempre uno dei primi soggetti chiamati in causa. È lui che deve assicurarsi che tutto sia in regola prima di iniziare: che ci sia il titolo edilizio corretto, che il progetto sia approvato e che l’intervento non esca dai limiti consentiti. Anche chi non ha competenze tecniche ha il dovere di verificare, affidandosi a professionisti qualificati.
Accanto al committente ci sono chi esegue i lavori e, quando previsto, il direttore dei lavori. Anche loro hanno obblighi precisi: non possono procedere con opere che sanno essere irregolari, né possono ignorare modifiche sostanziali rispetto al progetto autorizzato. In sostanza, chi partecipa alla realizzazione dell’opera ha il dovere di assicurarsi che venga eseguita correttamente.

Rischi e sanzioni
Capire quali siano le conseguenze dell’abusivismo edilizio è fondamentale, perché gli effetti non riguardano solo chi ha realizzato l’opera, ma spesso anche chi acquista, affitta o eredita un immobile. Il DPR 380/2001 prevede sia sanzioni amministrative sia, nei casi più gravi, sanzioni penali.
Sanzioni penali
In assenza di permesso di costruire o in presenza di variazioni essenziali, la legge prevede arresto o ammenda, con pene che variano in base alla gravità dell’opera e alla zona in cui è stata realizzata.
In particolare, ecco cosa stabilisce l’art. 44 del D.P.R. 380/01 del Testo Unico Edilizia:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.»
Sanzioni amministrative
Sono le più comuni e vengono applicate quando l’abuso non costituisce reato. Le principali sono:
Ordine di demolizione e ripristino: il Comune ordina di riportare l’immobile allo stato originario. In molti casi è obbligatoria, soprattutto per gli abusi totali o per le difformità considerate “essenziali”;
Acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale: se l’ordine di demolizione non viene eseguito, il bene (o la parte abusiva) può essere acquisito automaticamente dal Comune;
Sanzione pecuniaria: per alcune difformità minori, la legge può prevedere una multa in alternativa alla demolizione. L’importo varia in base all’entità dell’abuso e al valore delle opere realizzate.
Effetti pratici: cosa comporta per il proprietario
Al di là delle norme, è fondamentale capire l’impatto concreto che un abuso può avere sulla vita del proprietario:
può bloccare la vendita dell’immobile;
impedisce di ottenere nuovi titoli edilizi o autorizzazioni;
ostacola l’accesso a bonus edilizi, detrazioni o agevolazioni;
può creare problemi in caso di eredità o divisione familiare;
in caso di immobile aziendale, può incidere su sicurezza, responsabilità e attività produttiva.
Molte persone scoprono l’abuso solo in occasione di una compravendita o di una ristrutturazione importante. Da lì si avvia un percorso che richiede tempo, verifiche e spesso la necessità di regolarizzare la situazione.
Se ti trovi in una situazione simile, valutare il caso con un avvocato può aiutarti a capire quali passi compiere e quali soluzioni sono realmente percorribili. Contattami per una Consulenza Legale.
Come sanare un abuso edilizio
Per sanare un abuso edilizio, esistono due strade principali: il condono e la sanatoria edilizia.
Condono edilizio
Il condono edilizio è una legge straordinaria, emanata solo in determinati periodi storici, che consente di “perdonare” alcuni abusi realizzati entro una certa data.
Sanatoria edilizia
La sanatoria edilizia, invece, è una procedura ordinaria che permette di regolarizzare un’opera abusiva pagando una sanzione e dimostrando che l’intervento rispetta i requisiti richiesti dalla normativa.
Per richiederla bisogna presentare un’istanza al Comune entro i termini indicati e allegare i documenti tecnici necessari. Una volta depositata, l’ufficio ha 60 giorni per valutarla. È un percorso che richiede attenzione, ma che può portare alla completa regolarizzazione dell’immobile. Uno degli elementi più importanti da capire è quello della doppia conformità (art. 36 DPR 380/2001): l’opera può essere sanata solo se rispetta le norme urbanistiche ed edilizie sia al momento in cui è stata realizzata, sia al momento in cui viene presentata la richiesta di sanatoria.
Per le piccole difformità o variazioni essenziali, l’art. 36-bis DPR 380/2001 consente invece una regolarizzazione semplificata, sempre verificando che l’intervento sia conforme alle norme vigenti.
Se l’opera non può rispettare la doppia conformità, purtroppo non è sanabile. In questi casi, la legge prevede la demolizione dell’intervento abusivo e il ripristino dello stato originario.
Prescrizione dell’abuso edilizio dopo 10, 20, 30, 40, 50 o 60 anni
La prescrizione riguarda solo il reato. Secondo la normativa e le interpretazioni più comuni:
Prescrizione breve: il reato si prescrive in 4 anni se non ci sono atti interruttivi;
Prescrizione ordinaria: si prescrive in 5 anni se ci sono atti interruttivi.
La sanzione amministrativa, cioè l’obbligo di demolire e ripristinare, non si prescrive. Infatti, l’abuso edilizio ha una natura “permanente”, per cui il Comune può intervenire anche dopo 10, 20, 30 anni, perfino dopo 60. Anche se il reato non è più perseguibile, l’opera abusiva rimane tale per sempre, e l’Amministrazione mantiene il potere di chiedere la demolizione ogni volta che lo ritenga necessario.
Quando rivolgersi a un avvocato penalista
Gestire un abuso edilizio non è mai semplice. Ogni situazione è diversa e richiede una valutazione attenta, soprattutto quando l’irregolarità emerge durante una vendita, una ristrutturazione o a seguito di un accertamento del Comune.
In questi casi, avere accanto un avvocato penalista esperto in materia edilizia aiuta a capire subito quali percorsi sono realmente praticabili, se esistono rischi penali e come tutelarsi al meglio. Un confronto tempestivo permette di evitare scelte affrettate e di affrontare la questione con maggiore sicurezza e consapevolezza.
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Domande frequenti
Quando va in prescrizione l’abusivismo edilizio?
La prescrizione riguarda solo il reato e avviene in 4 o 5 anni, a seconda degli atti interruttivi. La sanzione amministrativa di demolizione non si prescrive mai.
Cosa si rischia con l’abusivismo edilizio?
Si rischiano multe, ordine di demolizione, acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e, nei casi più gravi, sanzioni penali (art. 44 DPR 380/2001).
Che cosa si intende per abusivismo edilizio?
È qualsiasi intervento realizzato senza titolo edilizio (permesso, SCIA) o in difformità rispetto al progetto approvato.
Come denunciare un abusivismo edilizio?
È possibile presentare una segnalazione al Comune, alla Polizia Locale, o all’Ufficio Tecnico indicando l’immobile e le opere sospette.
Cosa dice la legge sull’abusivismo edilizio?
Il DPR 380/2001 disciplina le sanzioni amministrative e penali, i casi di demolizione, la sanatoria e i requisiti di conformità urbanistica.
Quando nasce l’abusivismo edilizio?
Nasce nel momento in cui viene eseguito un intervento senza il titolo necessario o in modo difforme da quello autorizzato.
Come si può sanare un abusivismo edilizio?
Tramite sanatoria o permesso in sanatoria, se ricorrono i requisiti di doppia conformità; per alcuni interventi minori è prevista una regolarizzazione semplificata. Se l’opera non è conforme alle norme, non può essere sanata.



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