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Abusivismo finanziario: cos’è, quando è reato e quali sono le sanzioni

5 ott
Tempo di lettura: 9 min

Offrire investimenti, gestire il denaro di altre persone o promuovere prodotti finanziari non è un’attività che può essere svolta liberamente in ogni circostanza. In molti casi la legge richiede specifiche autorizzazioni e riserva determinate attività a intermediari abilitati.

Quando un soggetto svolge senza autorizzazione un’attività finanziaria riservata può configurarsi il reato di abusivismo finanziario, disciplinato principalmente dall’art. 166 del D.Lgs. 58/1998, il Testo Unico della Finanza.


Il tema riguarda oggi non soltanto gli intermediari finanziari tradizionali, ma anche piattaforme online, servizi di investimento digitali e, in determinati casi, attività collegate alle criptovalute e ai cryptoasset.


Io sono l’Avv. Penalista Giulio Cristofori e in questo articolo vediamo cos’è l’abusivismo finanziario, quando può diventare penalmente rilevante, quali sono le sanzioni e cosa è cambiato con la nuova regolamentazione europea sulle criptoattività.



Indice dei contenuti



Cos’è l’abusivismo finanziario?

Con abusivismo finanziario si indica, in termini generali, lo svolgimento senza la necessaria abilitazione di attività che la legge riserva a determinati soggetti autorizzati.


Non è quindi sufficiente che una persona svolga genericamente un’attività collegata al denaro o agli investimenti. Occorre verificare quale servizio viene concretamente prestato e se, per svolgerlo, la normativa richiede un’autorizzazione.


Tra le attività che possono assumere rilievo rientrano, ad esempio, la prestazione di servizi di investimento, la gestione collettiva del risparmio e determinate forme di offerta o promozione di prodotti finanziari.


Un elemento importante è proprio questo: non conta soltanto come l’attività viene definita o pubblicizzata, ma ciò che viene realmente fatto nei confronti dei clienti o degli investitori.



Qual è la normativa sull’abusivismo finanziario?

Il principale riferimento penale è l’art. 166 del D.Lgs. 58/1998, Testo Unico della Finanza, dedicato proprio all’abusivismo.


La norma punisce, tra le altre condotte, chi senza essere abilitato:


  • svolge servizi o attività di investimento;

  • esercita attività di gestione collettiva del risparmio;

  • offre in Italia quote o azioni di organismi d'investimento collettivo;

  • offre fuori sede prodotti o strumenti finanziari;

  • promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza prodotti finanziari, strumenti finanziari o servizi di investimento.


Per le principali ipotesi previste dal primo comma dell’art. 166, la pena è attualmente la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro. Questo significa che non si tratta semplicemente di una violazione amministrativa: in presenza degli elementi previsti dalla norma può aprirsi un vero e proprio procedimento penale.



Quando si configura il reato di abusivismo finanziario?

Per capire se un’attività possa integrare abusivismo finanziario bisogna partire da ciò che il soggetto fa concretamente. In genere occorre verificare tre elementi.



  1. L’attività svolta è riservata dalla legge

Il primo passaggio consiste nel capire se il servizio rientra tra quelli che possono essere esercitati soltanto da soggetti abilitati. Può assumere rilievo, ad esempio, la gestione di investimenti per conto di terzi, la gestione di portafogli o la prestazione di determinati servizi di investimento.



  1. Il soggetto non possiede l’abilitazione richiesta

Il secondo elemento è l’assenza dell’autorizzazione necessaria. Una società può presentarsi come piattaforma tecnologica, consulente o servizio di supporto agli investimenti, ma occorre verificare se l’attività concretamente svolta rientri in una categoria per la quale è richiesta un’abilitazione.



  1. Conta quello che accade nella pratica

Nei procedimenti per abusivismo finanziario assumono quindi particolare importanza:


  • i rapporti con i clienti;

  • le modalità con cui vengono raccolti i fondi;

  • chi decide come investirli;

  • la presenza di promesse o prospettive di rendimento;

  • i contratti utilizzati;

  • le comunicazioni commerciali;

  • l’effettivo ruolo svolto dal soggetto coinvolto.


Per questo due attività apparentemente simili possono ricevere una qualificazione giuridica diversa.




Quali attività possono essere considerate abusive?

Alcune situazioni ricorrono con maggiore frequenza. In questa tabella ho selezionato le più frequenti. 

Attività

Possibile profilo di rischio

Gestione del denaro dei clienti

Può rientrare in attività riservate

Gestione di portafogli di investimento

Richiede specifici requisiti e autorizzazioni

Prestazione professionale di determinati servizi di investimento

Può essere soggetta ad abilitazione

Offerta fuori sede di prodotti finanziari

Soggetta alla disciplina del TUF

Promozione online di investimenti

Va verificata in base al servizio concretamente offerto

Gestione o consulenza su cryptoasset

Deve essere valutata anche alla luce della disciplina MiCA

ATTENZIONE: la distinzione è particolarmente importante nel mondo digitale, dove una piattaforma può essere accessibile dall’estero ma rivolgersi concretamente anche a investitori italiani.



Quali sono le pene per abusivismo finanziario?

Come visto, l’art. 166 TUF prevede per diverse forme di abusivismo finanziario la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro. La pena prevista dalla norma, però, è soltanto una parte delle possibili conseguenze.


Nel corso delle indagini possono infatti assumere rilievo anche:


  • sequestri;

  • acquisizione della documentazione societaria;

  • analisi di conti correnti e flussi finanziari;

  • esame delle comunicazioni con gli investitori;

  • verifica delle piattaforme e dei siti utilizzati;

  • accertamento delle autorizzazioni possedute.


Inoltre, l’attività può essere oggetto di interventi da parte delle autorità di vigilanza.


cos’è l’abusivismo finanziario e cosa si rischia


Qual è il ruolo della Consob nell’abusivismo finanziario?

La Consob svolge un ruolo centrale nel contrasto alla prestazione abusiva di servizi di investimento. Negli ultimi anni l’Autorità ha utilizzato anche il potere di ordinare l’oscuramento dei siti attraverso i quali vengono offerti abusivamente servizi finanziari. L’attività continua anche nel 2026: nel luglio di quest’anno Consob ha, ad esempio, disposto l’oscuramento di nuovi siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento. 


ATTENZIONE

La presenza online di una piattaforma, quindi, non costituisce di per sé una garanzia di autorizzazione.


Prima di investire può essere utile verificare:


  • la società che gestisce realmente il sito;

  • la sede dichiarata;

  • l’autorità che avrebbe rilasciato l’autorizzazione;

  • eventuali provvedimenti pubblicati dalle autorità di vigilanza;

  • la corrispondenza tra marchio commerciale e soggetto giuridico che presta effettivamente il servizio.




Abusivismo finanziario e crypto: quando può configurarsi?

Il rapporto tra abusivismo finanziario e criptovalute richiede particolare attenzione.

Il semplice acquisto o scambio di crypto non costituisce automaticamente abusivismo finanziario. Il problema può nascere quando attorno alle cripto-attività viene costruito un servizio che, per caratteristiche concrete, rientra tra le attività riservate o tra i servizi sottoposti a specifica autorizzazione.


Possono assumere rilievo, ad esempio:


  • raccolta di capitali destinati a essere investiti in crypto;

  • gestione per conto del cliente delle sue cripto-attività;

  • gestione di portafogli;

  • consulenza professionale su cryptoasset;

  • promozione di operazioni presentate come investimenti;

  • custodia, scambio o trasferimento di crypto svolti professionalmente per clienti.


La giurisprudenza italiana ha già affrontato casi nei quali l’attività svolta attraverso piattaforme crypto è stata esaminata in relazione ai reati finanziari. Nel blog ho approfondito, ad esempio, la sentenza n. 22651/2025 della Cassazione sul rapporto tra reati finanziari, criptovalute e autoriciclaggio. Leggi l’approfondimento sui reati finanziari e criptovalute.



Cosa è cambiato con MiCA?

Oggi il quadro è molto diverso rispetto ai primi anni di diffusione delle criptovalute.

Dal 1° luglio 2026 è terminato in Italia il periodo transitorio previsto per gli operatori già attivi secondo il precedente regime nazionale. La prestazione di servizi su criptoattività ai clienti dell’Unione europea è ora riservata, secondo le regole MiCA, ai soggetti autorizzati come CASP e agli altri intermediari abilitati nei casi previsti. 


Tra i servizi disciplinati dal Regolamento MiCA rientrano:


  • custodia e amministrazione di cryptoasset;

  • gestione di piattaforme di negoziazione;

  • scambio di cryptoasset con denaro o altre crypto;

  • esecuzione e trasmissione di ordini;

  • collocamento;

  • consulenza;

  • gestione di portafogli;

  • trasferimento di cryptoasset per conto dei clienti. 


Questo non significa che ogni violazione della disciplina MiCA integri automaticamente il reato previsto dall’art. 166 TUF. La qualificazione penale dipende sempre dalla natura dell’attività concretamente svolta e dalla normativa applicabile al singolo caso.



Approfondimento: truffe, abusivismo finanziario e Bitcoin

Nel mio ebook “Truffe Crypto e Bitcoin: strumenti indispensabili per riconoscerle e difendersi” analizzo anche le principali fattispecie penali che possono emergere nel settore crypto, tra cui truffa aggravata, abusivismo finanziario e riciclaggio, oltre alle modalità con cui vengono costruite le piattaforme fraudolente e agli strumenti disponibili per le vittime. 


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Hai dubbi sulla regolarità di un’attività finanziaria o crypto?

Quando si parla di abusivismo finanziario, la differenza tra un’attività lecita e una condotta penalmente rilevante può dipendere da elementi molto concreti: servizi effettivamente prestati, autorizzazioni, modalità di raccolta del denaro, rapporto con gli investitori e ruolo svolto dalle persone coinvolte.


Nel mio lavoro assisto privati, professionisti e imprese nei procedimenti relativi ai reati economici e finanziari, comprese le fattispecie collegate al settore crypto.





Abusivismo finanziario e truffa sono la stessa cosa?

No. Sono due fattispecie diverse.


L’abusivismo finanziario riguarda essenzialmente lo svolgimento senza abilitazione di un’attività che la legge riserva a soggetti autorizzati.


La truffa, disciplinata dall’art. 640 c.p., richiede invece una condotta basata su artifici o raggiri attraverso i quali la vittima viene indotta in errore con conseguimento di un profitto ingiusto e danno altrui.


Le due fattispecie, però, possono convivere.


Facciamo un esempio.

Una piattaforma potrebbe offrire abusivamente un servizio finanziario e contemporaneamente utilizzare false informazioni, guadagni simulati o altri artifici per convincere gli utenti a versare denaro.




Abusivismo finanziario online: piattaforme e falsi investimenti

Internet ha reso più semplice raggiungere investitori anche senza una presenza fisica in Italia.

Una piattaforma può presentarsi attraverso:


  • un sito professionale;

  • dashboard che mostrano presunti guadagni;

  • consulenti che contattano telefonicamente l’investitore;

  • gruppi Telegram o WhatsApp;

  • pubblicità sui social;

  • testimonianze o endorsement apparentemente autorevoli.


La qualità grafica del sito o la disponibilità di un operatore non dimostrano però che il soggetto sia autorizzato.


Nel settore crypto questo aspetto è particolarmente evidente. Alcune piattaforme simulano rendimenti e operazioni mai realmente eseguite. Ho approfondito un meccanismo simile anche nell’articolo dedicato a deepfake e truffe crypto, dove l’intelligenza artificiale viene utilizzata per rendere più credibili offerte fraudolente. 


Un’altra struttura frequente è quella dello schema Ponzi, in cui i rendimenti promessi ai primi investitori vengono sostenuti dai versamenti dei nuovi partecipanti anziché da un’attività economica reale. 



Come verificare se una piattaforma finanziaria o crypto è autorizzata?

Prima di affidare somme di denaro a un operatore è utile verificare chi presta realmente il servizio. Nel caso delle crypto, Consob raccomanda espressamente di consultare il registro europeo dei CASP tenuto da ESMA e di controllare l’identità dell’entità giuridica che fornisce concretamente il servizio. La presenza dello stesso marchio in più Paesi o società non significa infatti che tutte le entità del gruppo siano autorizzate secondo MiCA. 


Alcuni controlli pratici sono:


  1. individuare la denominazione completa della società;

  2. verificare sede e numero di registrazione;

  3. controllare i registri delle autorità competenti;

  4. verificare per quali servizi è stata concessa l’autorizzazione;

  5. cercare eventuali avvisi o provvedimenti Consob;

  6. diffidare da promesse di rendimento garantito o pressioni a effettuare rapidamente nuovi versamenti.



Cosa succede dopo una contestazione per abusivismo finanziario?

Un’indagine per abusivismo finanziario può richiedere la ricostruzione dettagliata dell’attività svolta. Gli accertamenti possono riguardare:


  • struttura della società;

  • autorizzazioni e iscrizioni;

  • rapporti con i clienti;

  • contratti;

  • flussi di denaro;

  • conti correnti e wallet;

  • materiale pubblicitario;

  • siti internet;

  • email e messaggi;

  • ruolo effettivamente svolto dai singoli soggetti.


Nel caso di piattaforme online o attività crypto, può diventare necessario ricostruire anche i movimenti effettuati attraverso exchange e blockchain.


Per questo, in un procedimento del genere, non basta stabilire che il soggetto “lavorasse nel settore finanziario”: occorre comprendere quale attività svolgesse realmente e se quella specifica attività richiedesse un’abilitazione.



Come difendersi da un’accusa di abusivismo finanziario?

La difesa deve partire dalla ricostruzione dell’attività concreta. Tra gli aspetti da analizzare rientrano:


  • natura del servizio effettivamente prestato;

  • autorizzazioni possedute;

  • destinatari dell’attività;

  • ruolo personale dell’indagato;

  • modalità con cui venivano gestite le somme;

  • eventuale potere decisionale sugli investimenti;

  • materiale promozionale utilizzato;

  • natura degli strumenti o cryptoasset coinvolti;

  • normativa vigente nel periodo in cui si sono verificati i fatti.


Quest’ultimo punto può essere particolarmente importante nel settore crypto, dove il quadro normativo è cambiato profondamente negli ultimi anni.



Abusivismo finanziario: perché occorre valutare il caso concreto

L’abusivismo finanziario non dipende soltanto dall’assenza di un’autorizzazione formale. È necessario prima stabilire se l’attività svolta rientri effettivamente tra quelle che l’ordinamento riserva a soggetti abilitati.


Questo vale ancora di più nel settore digitale e crypto, dove servizi, piattaforme e modelli di business possono assumere forme molto diverse. Dal 2026, inoltre, la conclusione del regime transitorio MiCA ha reso ancora più importante verificare le autorizzazioni degli operatori che prestano servizi su criptoattività nell’Unione europea. 



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Domande frequenti

Che cos’è il reato di abusivismo finanziario?

L’abusivismo finanziario consiste nello svolgimento senza la necessaria abilitazione di determinate attività finanziarie riservate dalla legge. Il principale riferimento penale è l’art. 166 del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

Per le principali fattispecie previste dall’art. 166, comma 1, TUF è prevista la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro. La pena concreta dipende dalla fattispecie contestata e dalle circostanze del caso.

Considerando la pena massima di 8 anni prevista dall’art. 166, il termine base di prescrizione è, in linea generale, di 8 anni, perché l’art. 157 c.p. stabilisce che per i delitti il termine corrisponde al massimo della pena edittale. Il calcolo effettivo può però cambiare in presenza di cause di sospensione, interruzione o altre circostanze processuali.


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